Articolo 1
Costituzione
Costituzione
1. Premesso che l’aggregazione spontanea di gruppi di cittadini che decidono di dover tutelare direttamente i propri legittimi diritti costituisce il primo, fondamentale grado di impegno democratico, sancito e tutelato dalla Costituzione Italiana, dal diritto civile, e dalle organizzazioni internazionali.
2. Premesso che allo stato dei fatti sempre più spesso i cittadini sono costretti ad assumersi tali oneri, rivelandosi quantomeno deludenti, se non mal riposte, le deleghe elettorali "pro-tempore" concesse a chi istituzionalmente dovrebbe essere preposto alla tutela dei suddetti diritti.
3. Preso atto della situazione socio-economica della città di Torino e del territorio extraurbano che ad essa fa riferimento.
4. Constatato che sussistono da tempo, e si accentuano, in sempre più vaste aree, continui eventi di deindustrializzazione, di degrado economico e della qualità della vita.
5. Constato che l’ordinato vivere civile viene quotidianamente turbato da gravi problemi di ordine pubblico indotti dall’incontrollato espandersi della prostituzione, dell’immigrazione clandestina, dello spaccio di droga, del nomadismo, etc…
6. Constatato che i diritti fondamentali dei cittadini non trovano da parte delle istituzioni delle strutture partitiche e di alcuni organi di informazione l’attenzione ed il rispetto che meritano e che la Costituzione Italiana esplicitamente prevede.
7. Constatato che le problematiche specifiche che hanno determinato aggregazioni di cittadini hanno cause ed effetti che coinvolgono l’intera comunità urbana ed extraurbana, e che quindi possono essere affrontate con migliori risultati coordinando sforzi ed iniziative.
8. Viene decisa la costituzione del C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi.
Articolo 2
Scopi e strumenti
Scopi e strumenti
1. Il C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi ha lo scopo di coordinare al meglio le iniziative che i singoli comitati spontanei e associazioni aderenti ritengono opportuno adottare al fine del recupero dei diritti fondamentali dei cittadini e del ripristino di una soddisfacente qualità della vita.
2. Il C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi si propone:
- come preciso punto di riferimento per i cittadini che subiscono violazioni dei propri diritti;
- di agire come stimolo, sostegno e controllo nei confronti di tutti gli organi ed istituzioni pubbliche cui è demandata la tutela del cittadino ed il miglioramento delle sue condizioni di vita;
- contemporaneamente, di manifestare la più ferma opposizione contro chi tali diritti ignora, disattende ed ostacola.
3. Il C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi può farsi promotore o partecipare ad iniziative di carattere sociale, culturale, di tutela del patrimonio artistico ed ambientale, nonchè istituire servizi che favoriscono l’aggregazione e lo sviluppo dei rapporti sociali tra i cittadini.
4. Il C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi è apartitico, aconfessionale e non ha fini di lucro.
5. Scopi del C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi sono il miglioramento della vita nei quartieri di Torino, la lotta alla delinquenza, il rispetto della legalità e delle condizioni di sicurezza pubblica, la tutela dei cittadini la crescita civile, la partecipazione del cittadino alla vita sociale della città.
6. Il C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi unifica ed armonizza le iniziative prese da Comitati Spontanei e Associazioni aderenti, ferma restando l’autonomia degli stessi, per eventualmente proporle quali azioni di lotta e d’iniziativa comune. Può anche proporre proprie azioni d’iniziativa e di lotta agli organismi affiliati.
7. L’azione del C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi è di stimolo all’operato delle istituzioni locali e nazionali in uno spirito di attenzione critica e privilegia forme di collaborazione con gli organi istituzionali del decentramento.
8. Esso può aderire ad iniziative proposte da comitati spontanei di altre città, previa valutazione da parte del consiglio direttivo, e prendere parte ad aggregazioni interregionali o nazionali.
9. Preso atto dei processi di trasformazione sociale in atto nell’occidente, nel nostro paese e nella città di Torino, onde portare un proprio contributo di promozione della società civile, il C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi può prendere iniziative autonome o unitamente ad associazioni di stranieri legalmente riconosciute che vedono nell’Italia una seconda patria in cui vivere e lavorare nell’accettazione e nel pieno rispetto delle leggi dello Stato e della civile convivenza.
10. Il C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi promuove altresì intese e prende iniziative con le forze sociali e culturali presenti sul territorio.
Articolo 3
Aderenti
1. Al C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi possono aderire comitati spontanei e associazioni che non abbiano finalità divergenti e che siano costituiti con regolamento depositato presso l’Ufficio Registro delle Associazioni del Comune di Torino, od analoghi documenti rilasciati da enti locali o statali. Copia del regolamento dovrà essere depositata presso la segreteria del C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi
2. I firmatari non possono aderire ad altre organizzazioni che siano in contrasto con le azioni e le finalità del C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi, nè assumere comportamenti divergenti o, peggio, scorretti che possano portare pregiudizio o danno alle iniziative, all’immagine ed al prestigio del C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi.
3. In tale eventualità il Consiglio Direttivo, dopo esame e discussione della situazione, può decidere, a maggioranza, l’espulsione dal C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi.
Articolo 4
Incompatibilità
1. Gli aderenti ai singoli comitati spontanei e associazioni che assumano cariche pubbliche e di partito o che si candidano ad elezioni, vengono sospesi, finchè permane la causa di incompatibilità, dalla appartenenza al Consiglio Direttivo.
2. Il candidato sospeso è sostituito dal primo delegato non eletto del comitato spontaneo o associazione di appartenenza, sino alla cessazione delle cause di incompatibilità.
3. Il Consiglio Direttivo si esprime sull’opportunità di un appoggio ufficiale del C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi ad eventuali candidati.
Articolo 5
Organi
1. Sono organi del C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi:
- l’Assemblea Generale dei Delegati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- due Vicepresidenti;
- il Segretario-Tesoriere.
Articolo 6
L’Assemblea Generale dei Delegati
1. L’Assemblea Generale dei Delegati è formata da un massimo di 5 delegati per ogni comitato spontaneo o associazione.
2. Compito dell’Assemblea Generale dei Delegati è:
- stabilire l’orientamento generale e deliberare sugli indirizzi e sulle direttive d’azione;
- convalidare le candidature al Consiglio Direttivo proposte dai singoli comitati spontanei;
- approvare i rendiconti preventivi e consuntivi;
- ratificare eventuali modifiche allo statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla gestione e allo sviluppo del C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi
- deliberare l’eventuale scioglimento del C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi, quando venga deciso da almeno i due terzi dei presenti dell’Assemblea Generale dei Delegati convocata per questo scopo;
- deliberare su quant’altro all’Assemblea Generale dei Delegati è demandato dalla legge o dallo statuto del C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi.
3. L’Assemblea Generale dei Delegati è convocata dal Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima della data di riunione a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, o con altro mezzo di comunicazione di cui è provabile la spedizione ed il ricevimento.
4. L’Assemblea Generale dei Delegati è convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno per la definizione delle linee del C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi e per l’approvazione dei rendiconti, e tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Non sono ammesse deleghe.
5. L’Assemblea Generale dei Delegati è presieduta da un Presidente eletto tra i partecipanti. Spetta al Presidente dell’Assemblea Generale dei Delegati constatarne la regolarità. Di ogni assemblea deve essere redatto verbale.
6. L’Assemblea Generale dei Delegati è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice: ogni delegato corrisponde a un voto.
Articolo 7
Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo del C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi e ha il compito di organizzarne l’attività ed attuare i deliberata dell’Assemblea Generale dei Delegati.
2. Il Consiglio Direttivo resta in carica un anno ed è composto da 2 membri per ogni comitato spontaneo o associazione. Al rinnovo delle cariche il nuovo Consiglio Direttivo sarà composto almeno per il 50% da delegati dei comitati spontanei e associazioni fondatori.
3. Il Consiglio Direttivo:
- si riunisce almeno sei volte nel corso dell’anno. Può altresì essere convocato quando il Presidente ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno tre Consiglieri;
- deve essere convocato almeno sette giorni prima della riunione, con gli usuali mezzi di comunicazione;
- ogni componente del Consiglio Direttivo può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro componente del proprio Comitato Spontaneo o Associazione;
- il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente almeno la metà più uno dei Consiglieri. Le delibere sono approvate a maggioranza semplice. Ogni Comitato Spontaneo e Associazione presente vale un voto. Il voto del Presidente conta per sè e non fa riferimento a singoli Comitati Spontanei o Associazioni.
4. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno:
- il Presidente;
- due Vicepresidenti;
- il Segretario/Tesoriere.
5 Il Consiglio Direttivo può inoltre attribuire altre cariche e funzioni "ad hoc" a seconda delle esigenze (senza diritto di voto).
Articolo 8
Il Presidente e i Vice Presidenti
1. Il Presidente, ed in sua assenza o per delega, i Vicepresidenti, rappresentano legalmente il C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi nei rapporti esterni ed in giudizio.
2. Essi vengono eletti a maggioranza dai membri del Consiglio Direttivo, convocano e presiedono il Consiglio Direttivo, coordinano il lavoro e gli incarichi affidati nel rispetto delle decisioni collegialmente prese, tengono le relazioni con gli uffici pubblici e stipulano gli atti inerenti l’attività del C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi.
Articolo 9
Il Segretario-Tesoriere
1. Il Segretario-Tesoriere cura l’organizzazione delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee Generali dei Delegati e ne riporta i verbali in un apposito libro. Gestisce inoltre tutte le attività economiche e finanziarie del C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi ed i rapporti con i gruppi aderenti.
Articolo 10
Risorse economiche e finanziarie
1. Il C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi si finanzia con le quote associative dei comitati aderenti e con eventuali altri introiti di fonte certa ed approvati dal Consiglio Direttivo. La contabilità è affidata al Segretario/Tesoriere che ne rende conto al Consiglio Direttivo e all’Assemblea Generale dei Delegati.
2. I membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario-Tesoriere non hanno diritto a compenso per le attività prestate a favore del C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi, ad eccezione dei rimborsi per le spese da essi sostenute e documentate, per lo svolgimento di attività specificamente previste e preventivamente approvate.
Articolo 11
Scioglimento
1. Lo scioglimento del C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi è deliberato dal voto di almeno due terzi dei presenti all’Assemblea Generale dei Delegati appositamente convocata secondo la regola della doppia convocazione.
2. Ogni comitato spontaneo o associazione è libero di uscire dal C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi dandone comunicazione scritta e firmata dai suoi responsabili.
Articolo 12
Modifica dello Statuto
1. Il presente statuto ha valore "ad experimentum" per un biennio. Decorso tale termine, potrà essere confermato anche tacitamente o sottoposto a revisione.
Articolo 13
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

















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