C.C.S.T. - Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi

    

Statuto


Premesso che

1. l'aggregazione spontanea di gruppi di cittadini che decidono di dover tutelare direttamente i propri legittimi diritti, costituisce il primo, fondamentale grado di impegno democratico, sancito e tutelato dalla Costituzione italiana, dal diritto civile, e dalle organizzazioni internazionali;

2. allo stato dei fatti sempre più spesso i cittadini sono costretti ad assumersi tali oneri rivelandosi quantomeno deludenti, se non mal riposte, le deleghe elettorali “pro-tempore” concesse a chi istituzionalmente dovrebbe essere preposto alla tutela dei suddetti diritti.

Preso atto

1. della situazione socio-economica della Città di Torino e del territorio extraurbano che ad essa fa riferimento.

Constatato che

sussistono da tempo, e si accentuano, in sempre più vaste aree, continui eventi di deindustrializzazione, di degrado economico e della qualità della vita. Che l'ordinato vivere civile viene quotidianamente turbato da gravi problemi di ordine pubblico indotti all'incontrollato espandersi della prostituzione, dell'immigrazione clandestina, dello spaccio di droga, del nomadismo etc;

i diritti fondamentali dei cittadini non trovano da parte delle istituzioni, delle strutture partitiche e di alcuni organi di informazione l'attenzione ed il rispetto che meritano e che la Costituzione esplicitamente prevede;

le problematiche specifiche che hanno determinato aggregazioni di cittadini hanno cause ed effetti che coinvolgono l'intera comunità urbana ed extraurbana, e che quindi possono essere affrontati con migliori risultati coordinando sforzi ed iniziative.


Viene decisa la costituzione del
C.C.S.T.
Coordinamento Comitati Spontanei Torinesi

(Logo e simbolo depositati - allegato 1)
di cui i sottoelencati Comitati ed Associazioni, Fondatori e firmatari pattuiscono il seguente


STATUTO

Articolo 1
Scopi e strumenti

1. Il C.C.S.T. ha lo scopo di coordinare al meglio le iniziative che i singoli Comitati Spontanei ed Associazioni aderenti ritengono opportuno adottare al fine del recupero dei diritti fondamentali dei cittadini e del ripristino di una soddisfacente qualità della vita.

2. Il C.C.S.T. si propone:

– come preciso punto di riferimento per i cittadini che subiscono violazioni dei propri diritti;
– di agire come stimolo, sostengo e controllo nei confronti di tutti gli organi ed istituzioni pubbliche cui è demandata la tutela del cittadino ed il miglioramento delle sue condizioni di vita;
– contemporaneamente, di manifestare la più ferma opposizione contro chi tali diritti ignora, disattende ed ostacola, adottando ogni e più opportuna iniziativa ivi comprese quelle a carattere giudiziario.

3. Il C.C.S.T. può farsi promotore o partecipare ad iniziative di carattere sociale, culturale, di tutela del patrimonio artistico ed ambientale, nonché istituire servizi che favoriscono l’aggregazione e lo sviluppo dei rapporti sociali tra i cittadini e istituzioni.

4. Il C.C.S.T. è apartitico, aconfessionale e non ha fini di lucro.

5. Scopi del coordinamento sono il miglioramento della vita nei quartieri di Torino, la lotta alla delinquenza, il rispetto della legalità e delle condizioni di sicurezza pubblica, la tutela dei cittadini, la crescita civile, la partecipazione del cittadino alla vita sociale della città.

6. Il C.C.S.T. si propone di esercitare le proprie attribuzioni di cui al presente statuto per tutelare i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini che in esso si riconoscono e che sono:
a) diritto alla dignità e alla libertà;
b) diritto ad associarsi liberamente;
c) diritto alla salute;
d) diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero.

7. A tal fine, il C.C.S.T., preso atto del proprio radicamento territoriale nei quartieri della Città di Torino, si propone di:
1) contrastare, con tutti i mezzi idonei, la cosiddetta “criminalità da strada”, per tale intendendosi le condotte criminose relative a:
a) spaccio e consumo di sostanze stupefacenti e/o alcoliche;
b) prostituzione;
c) atti di devastazione, vandalismo e saccheggio da chiunque perpetrati;
d) abusivismo commerciale;
e) molestie e attentato alla salute dei cittadini residenti, con particolare riguardo alle situazioni di disabilità.
2) Si propone, altresì, di contrastare le condotte criminose conseguenti a:
a) immigrazione clandestina;
b) nomadismo.
3) Organizzare iniziative in tal senso in forma di:
a) incontri con i cittadini;
b) consultazione con i presidi sanitari;
c) partecipazione al Comitato Provinciale per la sicurezza in base alle leggi ed ai protocolli vigenti compatibilmente con il Protocollo di Intesa sulla Sicurezza del 08.05.1998;
d) azioni legali nelle competenti sedi giudiziarie.

8. Il C.C.S.T. unifica ed armonizza le iniziative prese dai Comitati e dalle Associazioni aderenti, ferma restando l'autonomia degli stessi, per eventualmente proporle quali azioni di lotta e d'iniziativa comune. Può anche proporre azioni d'iniziativa e di lotta agli organismi affiliati.

9. L'azione del C.C.S.T. è di stimolo all'operato delle istituzioni locali e nazionali in uno spirito di attenzione critica e privilegia forme di collaborazione con gli organi istituzionali del decentramento.

10. Esso può aderire ad iniziative proposte da comitati di altre città, previa valutazione da parte del Consiglio Direttivo, e prendere parte ad aggregazioni interregionali o nazionali.

11. Preso atto di processi di trasformazione sociale in atto nell'Occidente, nel nostro Paese e nella Città di Torino, onde portare un proprio contributo di promozione della società civile, il C.C.S.T. può prendere iniziative autonome o unitamente ad associazioni di stranieri legalmente riconosciute che vedono nell'Italia una seconda patria in cui vivere e lavorare nell'accettazione e nel pieno rispetto delle leggi dello Stato e della civile convivenza. Promuove altresì intese e prende iniziative con le forze sociali e culturali presenti sul territorio.

Articolo 4
Aderenti

1. Al C.C.S.T. possono aderire i Comitati Spontanei e Associazioni che non abbiano finalità divergenti e che siano costituiti con regolamento depositato presso l'ufficio per la Trasparenza del Comune di Torino, od analoghi documenti rilasciati da enti locali o statali. Copia del regolamento dovrà essere depositata presso la segreteria del C.C.S.T.

2. I firmatari non possono aderire ad altre organizzazioni che siano in contrasto con le azioni e le finalità del Coordinamento né assumere comportamenti divergenti o, peggio, scorretti che possano portare pregiudizio o danno alle iniziative, all'immagine ed al prestigio del C.C.S.T.

3. In tale eventualità il Consiglio Direttivo, dopo esame e discussione della situazione, può decidere, a maggioranza, l'espulsione del C.C.S.T.

Articolo 5
Incompatibilità

1. Gli aderenti ai singoli Comitati ed Associazioni che assumano cariche pubbliche e di partito o che si candidano ad elezioni, vengono sospesi, finché permane la causa di incompatibilità, dalla appartenenza al Consiglio Direttivo.

2. Il candidato sospeso è sostituito dal primo delegato non eletto del Comitato od Associazione di appartenenza, sino alla cessazione delle cause di incompatibilità.

3. Il Consiglio Direttivo si esprime sull'opportunità di un appoggio ufficiale del C.C.S.T. ad eventuali candidati.

Articolo 6
Gli Organi e la Struttura

1. Sono organi del C.C.S.T.:
a) l'Assemblea Generale dei Delegati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) tre Vicepresidenti;
e) il Segretario/tesoriere

Articolo 7
L'Assemblea Generale dei Delegati

1. L'Assemblea Generale dei Delegati è formata da un massimo di 5 delegati per ogni Comitato od Associazione.

2. È compito dell'Assemblea:
a) stabilire l'orientamento generale e deliberare sugli indirizzi e sul direttivo d'azione, convalidare le candidature al Consiglio Direttivo proposte dai singoli Comitati;
b) approvare i rendiconti preventivi e consuntivi;
c) ratificare eventuali modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
d) deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla gestione e allo sviluppo del C.C.S.T.;
e) deliberare l'eventuale scioglimento del C.C.S.T. quando venga deciso da almeno i due terzi dei presenti dell'Assemblea convocata per questo scopo;
f) deliberare su quant'altro all'Assemblea è demandato dalla Legge o dallo Statuto.

2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima della data di riunione a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, o con altro mezzo di comunicazione di cui è probabile la spedizione ed il ricevimento.

3. L'Assemblea è presieduta da un Presidente eletto tra i partecipanti. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatarne la regolarità. Di ogni assemblea deve essere redatto verbale.

4. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice: ogni delegato corrisponde a un voto.

Articolo 8
Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del C.C.S.T. e ha il compito di organizzare l'attività ed attuare i deliberata dell’Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo resta in carica un anno ed è composto da 2 membri per ogni Comitato o Associazione o in alternativa dal Presidente del Comitato. Al rinnovo delle cariche il nuovo Consiglio sarà composto almeno per il 50% da delegati dei Comitati fondatori.

3. Il Consiglio Direttivo:
a) si riunisce almeno sei volte nel corso dell'anno. Può altresì essere convocato quando il Presidente ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno tre Consiglieri;
b) deve essere convocato almeno sette giorni prima della riunione, con gli usuali mezzi di comunicazione;
c) ogni componente del Consiglio Direttivo può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro componente del proprio Comitato;
d) il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente almeno la metà più uno dei Consiglieri;
e) le delibere sono approvate a maggioranza semplice. Ogni Comitato ed Associazione presente vale un voto. Il voto del Presidente conta per sé e non fa riferimento a singoli Comitati.

4. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno:
a) il Presidente;
b) tre Vicepresidenti;
c) il Segretario/Tesoriere.

5. Può inoltre attribuire altre cariche e funzioni “ad hoc” a seconda delle esigenze (senza diritto di voto).

Articolo 9
Il Presidente e i Vicepresidenti

1. Il Presidente, ed in sua assenza o per delega, i Vicepresidenti, rappresentano legalmente il C.C.S.T. nei rapporti esterni ed in giudizio.

2. Essi vengono eletti a maggioranza dai membri del Consiglio Direttivo, convocano e presiedono il Consiglio Direttivo, coordinano il lavoro e gli incarichi affidati nel rispetto delle decisioni collegialmente prese, tengono le relazioni con gli uffici pubblici, stipulano gli atti inerenti l'attività del C.C.S.T.

Articolo 10
Il Segretario/Tesoriere

1. Il Segretario/Tesoriere cura l'organizzazione delle sedute del Consiglio e delle Assemblee e ne riporta i verbali in un apposito libro. Gestisce inoltre tutte le attività economiche e finanziarie del C.C.S.T. ed i rapporti con i gruppi aderenti.

Articolo 11
Risorse economiche e finanziarie

1. I membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario-Tesoriere non hanno diritto a compenso per le attività prestate a favore del C.C.S.T., ad eccezione dei rimborsi per le spese da essi sostenute e documentate, per lo svolgimento di attività specificamente previste e preventivamente approvate.

2. Il C.C.S.T si finanzia con le quote associative dei comitati aderenti e con eventuali altri introiti di fonte certa ed approvati dal Consiglio Direttivo. La contabilità è affidata al Segretario-Tesoriere che ne rende conto al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Articolo 12
Recesso e scioglimento

1. Ogni comitato è libero di uscire dal C.C.S.T. dandone comunicazione scritta e firmata dai suoi responsabili.

2. Lo scioglimento del C.C.S.T. è deliberato dal voto di almeno due terzi dei presenti all'assemblea appositamente convocata secondo la regola della doppia convocazione.

Articolo 12
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di Legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 13
Modifica dello Statuto

1. Il presente Statuto ha valore “ad experimentum” per un biennio. Decorso tale termine, potrà essere confermato anche tacitamente o sottoposto a revisione.

Torino, 10 febbraio 1998
(Modificato il 10 settembre 2009)


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