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Ronde daltoniche


Dopo la legge che istituisce gli “osservatori volontari”, detti comunemente ronde, un decreto e diverse circolari precisano puntigliosamente caratteristiche e ambiti operativi dei volonterosi cittadini che dovrebbero vegliare sulla sicurezza e sulle situazioni di disagio sociale degli italiani. Le loro organizzazioni non possono essere emanazione di partiti, sindacati e tifoserie. Meno male! I loro membri non devono essere daltonici né avere ridotte capacità olfattive, uditive e di espressione visiva. E sembra persino che non siano autorizzati a usare il telefono a gettone. Nessuna stima dei costi dei controlli di questi requisiti. Forse perché nessuno si preoccuperà di verificare che vengano messi in pratica.

Dopo l'entrata in vigore della Legge 94/2009 (“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”), il ministero dell'Interno è intervenuto in questi giorni con diverse circolari e con un decreto che disciplina gli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari (le cosiddette ronde) e la loro iscrizione in apposito elenco presso la prefettura.

CHI PUÒ E CHI NON PUÒ

In base all'art. 3, co. 40-44 L. 94/2009, il sindaco può avvalersi di tali associazioni per la segnalazione agli organi competenti di eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale.
Le associazioni di osservatori non possono essere emanazione di partiti o movimenti politici, né di organizzazioni sindacali (art. 1, co. 2, lettera b del decreto in questione) o tifoserie (art. 1, co. 2, lettera c). Né possono ricevere da tali soggetti risorse economiche (art. 1, co. 2, lettera e).
Gli osservatori operano in nuclei formati da non più di tre elementi, non troppo giovani (almeno 18 anni; art. 5, co. 1, lettera b) né, verosimilmente, troppo vecchi (richiesta buona salute fisica e mentale; art. 5, co. 1, lettera b). Indossano casacconi giallo-fluorescente (art. 2, co. 3), con la scritta "osservatore volontario" (che li distingue da tutti coloro che casacconi simili indossano per semplice buon gusto).
Per evitare che gli osservatori, equivocando, si segnalino a vicenda alle forze dell'ordine quali fomiti di insicurezza urbana, il decreto, dopo averli vestiti da fari antinebbia, esclude dal ruolo i daltonici (art. 5, co. 1, lettera b).

OLFATTO E AMMICCAMENTI

Sempre per evitare che l'attività di segnalazione si sviluppi solo in chiave endoassociativa, sono esclusi coloro che fanno uso di stupefacenti, delinquenti incalliti e quanti presentino o abbiano presentato in passato sintomi di malattia mentale (art. 5, co. 1, lettere c e d).Gli osservatori non potranno usare cani né altri animali (art. 2, co. 2). Per compensare la limitazione che ne deriva, si richiede loro di avere integre capacità olfattive e uditive (art. 5, co. 1, lettera b). Quanto alla capacità visiva, invece, non è richiesta. Si esige però un'adeguata capacità di espressione visiva (art. 5, co. 1, lettera b), indispensabile - suppongo - per un coordinamento tra osservatori fatto più di maschi ammiccamenti che di faticose locuzioni.
Quando sia necessario effettuare una segnalazione (ad esempio, in presenza di persona colta da malore nel piazzale antistante la stazione), gli osservatori devono fare uso di cellulare o, se autorizzati preventivamente, di radio rice-trasmittenti (art. 2, co. 4). Sembra escluso che, in mancanza di quest'ultima dotazione e di campo o credito per il cellulare, gli osservatori siano legittimati a usare il telefono a gettoni del bar della stazione. In compenso, il sindaco che voglia impiegare gli osservatori deve curare che, almeno alle chiamate fatte col cellulare o con la rice-trasmittente, i vigili urbani rispondano (art. 2, co. 5).

GUARDIE E LADRI

Domanda: quando un gruppo di teppisti dovesse imbattersi in qualcosa che loro ritengono una minaccia alla sicurezza urbana o in una situazione di disagio sociale (altre - beninteso - da quelle da loro stessi rappresentate) e dovessero telefonare, alla polizia municipale, i vigili terranno conto della chiamata o eccepiranno la mancata iscrizione del gruppo nell'albo prefettizio? E chi controllerà che tutti i requisiti di cui sopra vengano rispettati? A carico di chi? O forse si tratta dei soliti requisiti per allodole, introdotti solo pro forma?

Fonte

Sergio Briguglio, “Ronde daltoniche”, lavoce.info, 20 agosto 2009



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